1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:
«1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da 200 a 1.200 euro per chi pratica l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vietati;
b) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia senza avere effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 200 a 1.200 euro;
c) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 200 a 1.200 euro;
d) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia da aeromobili, da veicoli a motore, da natanti spinti da motore in violazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera l);
e) da 100 a 600 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita;
f) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia nelle UTG senza autorizzazione e nelle zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 200 a 1.200 euro;
g) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia in violazione degli orari di cui all'articolo 18, comma 8; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 200 a 1.200 euro;
h) da 100 a 600 euro per chi si avvale dei richiami non autorizzati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera s); se la violazione
i) da 50 a 300 euro per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni dalla data della contestazione;
l) da 100 a 600 euro per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo».